Sentenza Bosman: perché a fine contratto il giocatore va via gratis
La sentenza del 1995 che vieta di chiedere soldi per un giocatore a fine contratto, l'articolo FIFA che gli permette di firmare sei mesi prima e ciò che il club formatore continua a incassare.

31 agosto 2026 alle ore 02:12 · 1 ore fa · 7 min di lettura
Scritto dalla nostra redazione IA e verificato da un editor prima della pubblicazione. Linea editoriale
Narrazione con voce sintetica, generata dal testo qui sopra.

La domanda che porta quasi tutti fin qui è sempre la stessa: perché un club che ha tesserato e cresciuto un giocatore non incassa nulla quando quel giocatore se ne va a contratto scaduto, e perché quel giocatore può firmare con un'altra squadra sei mesi prima che il contratto finisca. La risposta sta in due testi diversi. Uno è una sentenza della Corte di giustizia, l'altro un articolo del regolamento FIFA. Nessuno dei due dice esattamente quello che gli si attribuisce.
Il caso nacque da un taglio di stipendio. Jean-Marc Bosman, belga, aveva un contratto con il RC Liegi in scadenza il 30 giugno 1990. Il 21 aprile di quell'anno il club gli offrì il rinnovo tagliando lo stipendio da 120.000 a 30.000 franchi belgi: il minimo consentito dal regolamento della federazione belga. Bosman rifiutò e finì nella lista dei trasferibili, con un'indennità di formazione fissata, secondo quello stesso regolamento, in 11.743.000 franchi belgi.
Il trasferimento all'US Dunkerque, seconda divisione francese, non si chiuse mai: il RC Liegi dubitava della solvibilità del club francese e non chiese alla federazione belga di inviare il certificato di trasferimento. Il 31 luglio 1990 il club sospese il giocatore, che restò fermo un'intera stagione. Da lì nacque la causa che la Corte d'appello di Liegi portò alla Corte di giustizia come rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, con decisione del 1º ottobre 1993. La Corte non decise la lite: rispose alle domande di un giudice nazionale, nella causa C-415/93, il 15 dicembre 1995.
La decisione sta in due punti
Il primo punto del dispositivo è quello che svuota il trasferimento a fine contratto: «L'articolo 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme adottate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo lega a una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se quest'ultima ha versato alla prima un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.» Letto al contrario: finché il contratto dura la società vende, il giorno in cui scade non c'è più nulla da incassare.
Il secondo punto ha abbattuto un'altra cosa, ed è quella che di solito viene confusa con la prima: «L'articolo 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme adottate da associazioni sportive secondo le quali, nelle competizioni da esse organizzate, le società di calcio possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.» La norma caduta fu la regola 3+2, adottata dalla UEFA nel 1991 dopo colloqui con il vicepresidente della Commissione, Bangemann: ogni federazione poteva limitare a tre gli stranieri schierabili in una partita di prima divisione, più due giocatori con cinque anni ininterrotti nel Paese di quella federazione, di cui tre da juniores (punto 27 della sentenza). La traccia di quel cambiamento si vede nella definizione che la FIFA usa per un giocatore formato nel club: chi, fra i 15 e i 21 anni «e indipendentemente dalla sua nazionalità e dalla sua età», è stato tesserato per tre stagioni intere o 36 mesi. Il criterio ha smesso di essere il passaporto.
Resta da spiegare perché una norma del Trattato raggiunga le federazioni e la UEFA, che sono associazioni private. La Corte poté entrare nel loro regolamento per la ragione ricordata al punto 82, citando la sentenza Walrave: l'articolo 48 «non si applica soltanto all'azione delle autorità pubbliche, ma si estende anche a norme di qualsiasi altra natura dirette a disciplinare in modo collettivo il lavoro subordinato». E aggiunse, al punto 83, che l'abolizione delle barriere fra Stati membri sarebbe compromessa se potesse essere neutralizzata da ostacoli creati da associazioni che non sono rette dal diritto pubblico. È il passaggio che impedisce al calcio di dichiararsi fuori dal diritto comunitario.
Ciò che la sentenza non ha abolito
Quello che la Corte non ha fatto è dichiarare illegittimo compensare la formazione. Ha accettato in modo esplicito (punto 106) che mantenere l'equilibrio fra le società e incoraggiare il reclutamento e la formazione dei giovani sono obiettivi legittimi. Ha bocciato il mezzo: le indennità di trasferimento sono «per loro natura aleatorie e incerte» e non hanno rapporto con il costo reale della formazione, perché è impossibile prevedere il futuro sportivo di un ragazzo e solo un numero limitato arriva al professionismo (punti da 108 a 110). Da qui la conclusione: non possono essere il fattore decisivo dell'incentivo a formare, e gli stessi fini possono essere raggiunti con pari efficacia con mezzi che non ostacolino la libera circolazione.
Da quella porta è passata l'indennità di formazione, che è rimasta in piedi. L'articolo 20 la rende dovuta ai club formatori quando il giocatore viene tesserato per la prima volta come professionista e ogni volta che un professionista viene trasferito fino alla fine dell'anno solare del suo 23º compleanno, con una precisazione che qui decide tutto: «l'obbligo di pagare l'indennità di formazione sussiste sia che il trasferimento avvenga durante il contratto del giocatore sia che avvenga alla sua scadenza». Lo stesso articolo aggiunge che questi principi non si applicano al calcio femminile.
L'allegato 4 fissa i confini. Colloca la formazione di un giocatore fra i 12 e i 23 anni ed esige l'indennità in due casi: il primo tesseramento come professionista e il trasferimento fra club di due associazioni diverse, che avvenga durante il contratto o alla sua scadenza, prima della fine dell'anno del 23º compleanno.
Il meccanismo di solidarietà, invece, non si attiva. L'articolo 21 e l'allegato 5 impongono di dedurre il 5% di qualsiasi indennità pagata in un trasferimento (esclusa l'indennità di formazione versata al club precedente) e di distribuirlo fra i club che hanno formato il giocatore, nella misura del 5% di quella somma per ogni anno dai 12 ai 15 e del 10% per ogni anno dai 16 ai 23; ma solo «se un professionista viene trasferito nel corso di un contratto». In un'uscita a contratto scaduto non c'è alcuna indennità di trasferimento e quindi non c'è nulla da ripartire.
La regola dei sei mesi
La seconda metà della risposta non sta nella sentenza. Sta nell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori della FIFA: «Un club che intenda stipulare un contratto con un professionista deve informare per iscritto il club attuale del giocatore prima di avviare le trattative con lui. Un professionista è libero di stipulare un contratto con un altro club solo se il suo contratto con il club attuale è scaduto o scadrà entro sei mesi. Qualsiasi violazione di questa disposizione è soggetta a sanzioni adeguate.» Il testo citato è quello dell'edizione di gennaio 2025, approvata dal Bureau del Consiglio FIFA il 22 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2025.
Qui conviene correggere una premessa molto diffusa: l'articolo dice «un altro club», non «un club di un'altra federazione». Nella sua lettera non c'è alcuna restrizione che riservi la finestra dei sei mesi ai trasferimenti internazionali. E l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), inserisce l'articolo 18 fra le disposizioni vincolanti a livello nazionale, che devono essere recepite senza modifiche nei regolamenti dell'associazione. Ciò che cambia davvero dentro uno stesso Paese è la meccanica: l'articolo 1.1 fissa regole globali per il trasferimento fra club appartenenti ad associazioni diverse, mentre l'articolo 1.2 rimanda il trasferimento fra club della stessa associazione a un regolamento proprio di quell'associazione, approvato dalla FIFA, che deve anche prevedere un sistema per ricompensare i club affiliati che investono nella formazione e nell'educazione dei giovani giocatori.
Perché la vendita avviene nel penultimo anno
Metti insieme i tre pezzi e il comportamento viene fuori da solo, come conseguenza delle regole e non come statistica di mercato. Alla scadenza il club non può pretendere alcuna indennità; negli ultimi sei mesi l'acquirente può aspettare senza pagare, perché il giocatore è già libero di firmare; e la solidarietà paga solo se l'uscita avviene con il contratto in corso. L'ultima finestra in cui il club riesce ancora a catturare valore è quella in cui resta un tempo di contratto apprezzabile: da qui il penultimo anno.
Fonti
- EUR-Lex (Uniao Europeia): Acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de dezembro de 1995, processo C-415/93 (Bosman): text
- EUR-Lex (Uniao Europeia): CELEX 61993CJ0415: ficha e texto do acórdão Bosman
- Tribunal de Justica da Uniao Europeia: CURIA: ficha do processo C-415/93
- FIFA (digitalhub.fifa.com): Regulations on the Status and Transfer of Players: edição de janeiro de 2025 (artigos 1, 1
- FIFA, via thefa.com: secundaria: Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players: comentário da FIFA (
Domande frequenti
- La sentenza Bosman vale anche per un trasferimento fra due club dello stesso Paese?
- La Corte stessa ha ribadito (punto 89) che l'articolo 48 non si applica a situazioni puramente interne a uno Stato membro, e ha respinto quell'argomento della UEFA (punti 90 e 91) solo perché Bosman aveva concluso un contratto con un club di un altro Stato membro. La sentenza decide sul movimento fra Stati membri, non sui trasferimenti interni. Altra cosa è la regola dei sei mesi dell'articolo 18.3, che la FIFA obbliga a recepire senza modifiche nei regolamenti di ciascuna associazione nazionale.
- La sentenza ha imposto di restituire le indennità già incassate?
- No. Il terzo punto del dispositivo impedisce di invocare l'efficacia diretta dell'articolo 48 per reclamare indennità di trasferimento, formazione o promozione già pagate, o ancora dovute in forza di un'obbligazione sorta prima del 15 dicembre 1995, salvo per chi avesse già agito in giudizio prima di quella data. Quel limite temporale non è valso per le clausole di nazionalità: la Corte ha detto (punto 146) che non c'era motivo di limitarne nel tempo gli effetti, perché alla luce delle sentenze Walrave e Donà non era ragionevole ritenere quella discriminazione compatibile con l'articolo 48.
- Se il giocatore va via a contratto scaduto, il club formatore non prende nulla?
- Dipende dall'età e dal caso. L'indennità di formazione è dovuta sia se il trasferimento avviene durante il contratto sia se avviene alla sua scadenza, fino alla fine dell'anno solare del 23º compleanno del giocatore e nei casi fissati dall'allegato 4. Il 5% di solidarietà, invece, si distribuisce solo se il giocatore viene trasferito nel corso di un contratto: in un'uscita a costo zero non esiste un'indennità da cui dedurlo.
- Un club può perdere l'indennità di formazione anche se il giocatore è giovane?
- Nell'area UE/SEE sì: l'allegato 4, articolo 6.3, la fa venir meno se il club precedente non offre un contratto al giocatore, a meno che il club giustifichi di averne diritto. L'offerta deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto in corso e per un valore almeno equivalente a quello attuale; è ammessa l'e-mail se il club ottiene conferma di ricezione dal giocatore. L'allegato 4, articolo 2.2, la esclude inoltre se il club precedente ha risolto il contratto senza giusta causa, se il giocatore passa a un club di categoria 4 o se riacquista lo status di dilettante.
- Il giocatore può trattare di nascosto durante quei sei mesi?
- No. L'articolo 18.3 obbliga il club interessato a informare per iscritto il club attuale prima di avviare le trattative con il giocatore, e sottopone ogni violazione a sanzioni adeguate. La FIFA spiega nel suo Commentario al regolamento che la finestra esiste perché un giocatore con il contratto in scadenza vedrebbe ridotte le proprie possibilità di nuovo impiego se dovesse aspettare la fine, e che sei mesi sono un termine ragionevole per trattare e firmare senza che il club attuale subisca instabilità. Il nuovo contratto, aggiunge, «non può contenere nulla che interferisca con la corretta esecuzione del contratto in essere».



